Fraterrigo_01In data 11 dicembre, all’interno della proposta  di incontri interdisciplinari, programmati dall’UNITRE per il mese di dicembre, è stata protagonista la Legge n.76/2016, cd. Legge Cirinnà,  nuova normativa  in  tema di diritto di famiglia che ha istituito le unioni civili e regolamentato le convivenze di fatto.

L’avv. Giovanna Fraterrigo, ha intrattenuto gli “studenti” presentando le novità introdotte dal legislatore nel nostro ordinamento, affrontando questioni giuridiche, tecniche, con semplicità e scioltezza tali da catturare per oltre un’ora l’attenzione dei soci presenti in aula.

Per noi della redazione sarà difficile fare una sintesi dell’incontro, ma tenteremo ugualmente, certi che non ce ne vorrà nessuno se qualche concetto verrà estremamente ridotto o, sfortunatamente dimenticato.

Dopo un primo excursus storico su come ha trovato la luce la Legge 76/2016, relazionando sui vari passaggi fatti in Parlamento nel corso di tanti anni e su quali siano state le spinte della Corte Costituzionale prima   e della Corte Europea dei diritti dell’uomo poi, l’avv. Fraterrigo è entrata nel cuore della normativa “analizzando” tutti e 69 i commi dell’unico articolo componente la Legge Cirinnà.

L’avv. Fraterrigo preliminarmente si è soffermata sulla nozione di matrimonio, sottolineando che, nel nostro ordinamento, deve essere riferita solo ed esclusivamente all’unione tra persone di sesso diverso, richiamando con ciò gli articoli 29 e 30 della nostra Costituzione, nonché l’istituto “matrimonio” consolidato e disciplinato dal Codice Civile del 1942, da cui prese spunto in Assemblea il dibattito tra i nostri padri costituenti: quell’istituto matrimonio che tra i suoi presupposti richiede la diversità di sesso tra i contraenti, come poi anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Successivamente ha spiegato cosa si intende per unioni civili e cosa con convivenze di fatto. Ha continuato soffermandosi, poi, sulla differenza terminologica e sostanziale delle denominazioni oggetto della Legge in esame, e cioè: IL MATRIMONIO PUÒ ESSERE CONTRATTO SOLO DA PERSONE DI SESSO DIVERSO, L’UNIONE CIVILE È VALIDA PER LE COPPIE DELLO STESSO SESSO, MENTRE LA CONVIVENZA PUÒ ESSERE ISTITUITA SIA PER I RAPPORTI ETEROSESSUALI CHE PER I RAPPORTI OMOSESSUALI.

La Legge Cirinnà ha introdotto per la prima volta in Italia le unioni civiltra persone dello stesso sesso, da cui derivano una serie di diritti e doveri, per entrambi i partner, equiparati a quelli di chi è sposato. Queste sono delle formazioni sociali costituite da persone maggiorenni, dello stesso sesso che manifestano la loro volontà alla presenza di due testimoni, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, che provvederà alla registrazione nell’archivio dello stato civile, insieme ai dati anagrafici, il cognome scelto, il regime patrimoniale scelto e la residenza. L’avv. Fraterrigo ha subito precisato che l’unico caso in cui si può avere l’instaurazione automatica di una unione civile è quella della rettificazione anagrafica di sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, o di non cessarne gli effetti civili nel caso di precedente matrimonio concordatario; volontà che andrà espressa contestualmente alla, e comunque prima, della annotazione della rettifica del sesso. Sempre la rettificazione anagrafica di uno dei due soggetti dello stesso sesso, già uniti civilmente, sarà a sua volta causa di estinzione dello stato di unione civile tra i due.

Non potranno contrarre unione civile quei soggetti che sono legati da vincolo matrimoniale o di unione civile; da vincolo parentale ( a parte qualche eccezione); che siano interdetti o infermi di mente; che abbiano una condanna definitiva, per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte  dall’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il modello è quello matrimoniale contenuto negli articoli 143 e 144 c.c.  in materia di diritti e doveri reciproci dei coniugi e di indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e hanno l’obbligo reciproco dall’assistenza morale e materiale, della coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in base alle proprie possibilità. Inoltre la coppia che si unisce civilmente concorda insieme l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune, e si ha diritto all’eredità e alla pensione di reversibilità.

Dal punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati, il che significa che le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una scelta differente. In questo caso possono stipulare un atto pubblico, richiesto a pena di nullità. Non sono reciprocamente vincolati alla fedeltà.

Come per il matrimonio anche nelle unioni civili i partner assumono diritti inerenti la casa di abitazione. Ciò significa che in base al codice civile l’abitazione rappresenta un diritto reale di godimento attraverso il quale il titolare può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

I partner dell’unione civile inoltre succedono nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto e infine viene inserito nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

L’unione civile non è soggetta al regime di separazione personale come per il matrimonio e si può sciogliere nei seguenti casi: morte o dichiarazione di morte presunta; condanna a determinate pene, assoluzione a cui consegue una valutazione di inidoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare, sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato se vi sono gli elementi costitutivi dei reati, incesto, annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’estero dal coniuge cittadino straniero; manifestazione di volontà delle parti; intervento di una sentenza di rettificazione di sesso.

La legge 76/16 ha anche regolato le convivenze di fatto  che hanno tutele diverse a seconda che siano registrate o meno e regolate da un apposito contratto.  Le convivenze di fatto  fanno riferimento a quelle coppie formate da due persone maggiorenni, sia etero che omosessuali, che sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un’unione civile.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, non esiste un modello standard di contratto da seguire ma in base alla Legge Cirinnà esso può riportare l’indicazione della residenza e le modalità con cui si contribuisce alla vita in comune. L’intervento del notaio è necessario se il patto contiene trasferimenti di diritti immobiliari. Tra i soggetti della convivenza di fatto, che sia o meno registrata o disciplinata con un contratto di convivenza, non sorge alcun diritto successorio  a meno che non sia stato redatto un testamento che rispetti la quota disponibile degli eredi legittimi.

Se i conviventi vivono in affitto, nei casi di morte del conduttore il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione.

Il contratto di convivenza è nullo in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; laddove il contratto sia concluso tra soggetti legati tra loro da vincoli di parentela, affinità e adozione; da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale; da persona interdetta giudizialmente; ovvero in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Si risolve in caso di morte di una delle parti; in caso di matrimonio o di successiva unione di una delle parti.

Per ciò che concerne gli obblighi e/o i diritti, ai conviventi è fatto obbligo di reciproca  assistenza ed hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, così come in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, così come previsto per i coniugi e i familiari. Essi hanno anche la facoltà di nominare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni; il tutto per iscritto con i modi e termini dettati dalla legge.

conviventi, sottoscrivendo il contratto di convivenza possono acquisire alcuni diritti tra i quali gli alimenti in caso di fine rapporto. L’unico obbligo che la nuova disciplina attribuisce ai conviventi è quello secondo cui, a seguito di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere gli alimenti. Due sono i requisiti richiesti: la parte destinataria deve versare in stato di bisogno e non deve essere in grado di provvedere al proprio mantenimento. Nel caso di assegnazione, la misura degli alimenti deve essere proporzionale allo stato di bisogno del destinatario ma, anche, proporzionale alle condizioni economiche dell’obbligato. La durata dell’obbligo alimentare è proporzionale alla durata della convivenza.

Con il contratto di convivenza si acquisisce anche il diritto di abitazione ma limitato rispetto al matrimonio e alle unioni civili ossia per almeno due anni sulla casa di proprietà del convivente o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque. Il limite minimo di due anni è aumentato  a tre se nell’abitazione coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite.

Inoltre, tra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per interdizione o inabilitazione, la legge ha introdotto anche il convivente di fatto. La disposizione inoltre riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l'amministrazione di sostegno.

La Redazione.

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